Art. 9
Spese di assistenza tecnica
In vigore dal 1 gen 2009
1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.
2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196#art-9