Art. 6 bis

Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili

In vigore dal 27 lug 2012
(Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell' del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di proprietà pubblica, come definiti dall', comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale. 2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell' del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196#art-6-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo