Art. 7

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

In vigore dal 1 gen 2009
Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse 1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. 2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1. 3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196#art-7

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Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse (Art. 7 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.) — Testo vigente | Portale Normativo