Art. 5
Acquisto di terreni
In vigore dal 1 gen 2009
1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;
c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;
b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;
d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196#art-5