Art. 10

Spese connesse alle singole operazioni

In vigore dal 1 gen 2009
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purchè previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo. 2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ronchi, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 153
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196#art-10

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