Art. 4

Acquisto di materiale usato

In vigore dal 1 gen 2009
1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-10-03;196#art-4

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Acquisto di materiale usato (Art. 4 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.) — Testo vigente | Portale Normativo