Art. 6
Durata dei programmi di intervento
In vigore dal 13 ott 2007
1. I programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione delle risorse di cui all', e si concludono entro i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi comporta la decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun programma d'intervento, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo le mancate realizzazioni o l'annullamento dei programmi, o comunque eventuali riduzioni di attività rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati.
3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalità della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, devono essere concordate fra le regioni e le province autonome co-presentatrici del programma e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
Eventuali proroghe del termine dei lavori, purchè non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-6