Art. 5

Interventi ammissibili

In vigore dal 13 ott 2007
1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90 per cento della spesa, programmi relativi a: a) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria; b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali; c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-5

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