Art. 9

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 13 ott 2007
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 341
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-9

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Clausola di salvaguardia (Art. 9 Regolamento recante criteri, procedure e modalita' di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.) — Testo vigente | Portale Normativo