Art. 9
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 13 ott 2007
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 341
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-9