Art. 7
Oneri a carico dei soggetti proponenti
In vigore dal 13 ott 2007
1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il progetto esecutivo del programma stesso, corredato dalla definizione delle modalità di attuazione e dalla descrizione delle modalità di partecipazione di altri enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-7