Art. 8

Modalità di erogazione

In vigore dal 13 ott 2007
1. Previa richiesta di ciascuna regione e provincia autonoma interessata, per ciascun programma il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede: a) al trasferimento del 20 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse di cui all', comma 3; b) al trasferimento del 60 per cento in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori; c) al trasferimento del residuo 20 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-8

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