Art. 1

Finalità e oggetto degli interventi

In vigore dal 13 ott 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto l', comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo; Visto in particolare l', comma 5, della citata legge n. 135 del 2001, ai sensi del quale il Ministero delle attività produttive, provvede, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali; Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 18 novembre 2003, 11 novembre 2004 e 2 dicembre 2005 con cui sono stati disciplinati per le annualità 2001, 2002, 2004 e 2005 criteri e modalità per la gestione delle risorse per gli interventi di cui all', comma 5, della legge n. 135 del 2001; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto, in particolare, l', comma 1227, della citata legge n. 296 del 2006, che, per le finalità di sostegno del settore turistico, prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro annui, demandandone l'attuazione ad un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007, con la quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 10 milioni di euro di cui all', comma 1227, della legge n. 296 del 2006; Acquisito nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni integralmente recepite nel presente regolamento, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Ritenuto di dover dare attuazione all', comma 1227, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007; Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Finalità e oggetto degli interventi 1. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell', comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione amministrativa del presente regolamento ed alla gestione delle risorse assegnate. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a conseguire, anche in conformità all', comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'interazione con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore, la valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialità turistiche. 3. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-1

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