Capo III
Art. 8
Modalità di funzionamento
In vigore dal 9 ago 2007
1. La Commissione è convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; può essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.
4. La Commissione può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-8