Capo III

Art. 9

Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione

In vigore dal 9 ago 2007
1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»; 2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia. 3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare: a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione; b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione; c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero; d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione; e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all', comma 1, lettere f), g) e l); f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati; g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati; h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze; i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali. 4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali. 5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue: a) un dirigente di prima fascia; b) due dirigenti di seconda fascia; c) quattordici unità di area C (nove unità con posizione economica C1; tre unità con posizione economica C2; due unità con posizione economica C3); d) cinque unità di area B (tre unità con posizione economica B2; due unità con posizione economica B3). 6. La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-9

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