Capo III
Art. 9
Segreteria tecnica e attività di supporto alla Commissione
In vigore dal 9 ago 2007
1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»;
2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia.
3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all', comma 1, lettere f), g) e l);
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.
5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:
a) un dirigente di prima fascia;
b) due dirigenti di seconda fascia;
c) quattordici unità di area C (nove unità con posizione economica C1; tre unità con posizione economica C2; due unità con posizione economica C3);
d) cinque unità di area B (tre unità con posizione economica B2; due unità con posizione economica B3).
6. La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, può concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-9