Capo III
Art. 7
Raccolta dei dati
In vigore dal 9 ago 2007
1. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.
2. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
3. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell', comma 1, lettera e), sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all' del presente regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di adozione e agli adempimenti successivi.
4. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di accesso a dati personali, nonché le disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilità di dati, informazioni e notizie in caso di adozioni.
5. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che ad essa pervengono ai sensi della legge sull'adozione e del presente regolamento, nel rispetto delle modalità previste dagli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai sensi degli articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare la Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni della legge sull'adozione, dei dati sensibili e giudiziari possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione anche in forma cartacea, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonché comunicazione ad enti autorizzati, ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia, tribunali per i minorenni, organi di polizia giudiziaria e questure, amministrazioni centrali italiane e straniere, nonché cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi ai dati indispensabili allo svolgimento delle singole procedure di adozione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
6. Ai fini del rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli enti, la Commissione effettua il trattamento dei dati giudiziari relativi al rappresentante legale, agli organi direttivi e al personale degli stessi nell'ambito della verifica delle idonee qualità morali e degli altri requisiti richiesti, ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b).
7. Nelle procedure di adozione e in caso di conseguente conservazione di dati, possono essere trattati solo i dati personali indispensabili, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di adozione.
8. Per le operazioni di trattamento di dati, la Commissione può avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
9. Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli archivi resti tracciato tramite registrazione.
10. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-7