Capo II
Art. 3
Presidenza
In vigore dal 9 ago 2007
1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.
2. Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attività e vigila sul suo operato.
3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-3