Capo III
Art. 10
Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero
In vigore dal 9 ago 2007
1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all', comma 4, ed ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzato dal presidente.
2. Al vicepresidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-10