Capo IV

Art. 13

Albo degli enti autorizzati

In vigore dal 9 ago 2007
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all', comma 1, lettera c). L'albo contiene: a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente; b) gli estremi dell'atto costitutivo; c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente; d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. 3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-13

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