Capo IV
Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 9 ago 2007
1. A seguito delle verifiche di cui all', ovvero di accertamenti posti in essere in relazione a segnalazioni o eventi particolari, la Commissione può:
a) censurare l'ente responsabile di irregolarità;
b) prescrivere l'adeguamento delle modalità operative dell'ente alle previsioni della legge e del presente regolamento;
c) disporre la limitazione dell'assunzione di incarichi in relazione, tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a segnalazioni degli aspiranti genitori adottivi sulla qualità del servizio ricevuto;
d) disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato in ambito nazionale.
2. Nei casi più gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.
5. In caso di revoca o sospensione dell'attività, le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione, che può avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-16