Capo IV
Art. 13
13 / 22Albo degli enti autorizzati
In vigore dal 9 ago 2007
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all', comma 1, lettera c). L'albo contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;
b) gli estremi dell'atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.
3. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-13