Art. 7
Requisiti soggettivi e cause di esclusione
In vigore dal 1 mar 2007
1. È escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate negli , comma 1, lettera c), 4, comma 2, 5 e 6 dispone di una abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-7