Art. 12
Unità abitative ad uso temporaneo
In vigore dal 1 mar 2007
1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.
2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.
3. Sono, altresì, individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.
4. L'utilizzo di tali unità importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.
5. La gestione amministrativo-contabile delle unità abitative indicate ai commni 1 e 3 è di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-12