Art. 13
Disciplina transitoria
In vigore dal 1 mar 2007
1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli , con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.
2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 può essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:
a) permanenza dei titoli di cui all', comma 4, già, valutati al momento dell'assegnazione;
b) accertata impossibilità di reperire nell'immediato altra abitazione nella località di servizio;
c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente;
d) prossimità del collocamento a riposo;
e) previsto trasferimento ad altra sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 363
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-13