Art. 13

Disciplina transitoria

In vigore dal 1 mar 2007
1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli , con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti. 2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 può essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni: a) permanenza dei titoli di cui all', comma 4, già, valutati al momento dell'assegnazione; b) accertata impossibilità di reperire nell'immediato altra abitazione nella località di servizio; c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente; d) prossimità del collocamento a riposo; e) previsto trasferimento ad altra sede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 363
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-13

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