Art. 11
Comunicazioni agli uffici finanziari
In vigore dal 1 mar 2007
1. Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-11