Art. 6
Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale
In vigore dal 1 mar 2007
1. Gli alloggi di servizio rimasti disponibili a seguito dell'applicazione degli sono assegnati, in concessione temporanea a titolo oneroso, al personale che ne faccia richiesta.
2. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri e le modalità per le assegnazioni.
3. L'Amministrazione penitenziaria assicura la preventiva comunicazione al personale presente nella sede di servizio delle seguenti informazioni:
a) numero delle unità immobiliari disponibili;
b) criteri per la loro assegnazione;
c) termini e modalità di presentazione della domanda;
d) titoli valutabili e ulteriori regole del procedimento.
4. L'Amministrazione penitenziaria valuta i seguenti titoli:
a) anzianità complessiva di servizio;
b) anzianità di sede;
c) composizione del nucleo familiare;
d) presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.
5. Presso ogni provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il provveditore regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili nel territorio di competenza. La commissione resta in carica due anni ed è composta da cinque dipendenti dei ruoli civili e della Polizia penitenziaria, di cui uno con qualifica dirigenziale, che la presiede. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese.
6. La concessione ha durata non superiore ad otto anni.
7. Nel caso di particolari esigenze personali e familiari, la durata della concessione può essere prorogata per un ulteriore biennio e per una sola volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-6