Art. 5
Sedi disagiate
In vigore dal 1 mar 2007
1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Nelle sedi di cui al comma 1, sono in ogni caso a carico degli occupanti gli oneri di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-5