Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 mar 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorità:
a) al personale che ricopre gli incarichi indicati all', comma 1;
b) al personale trasferito per le ragioni indicate all', comma 1;
c) al personale trasferito per le ragioni indicate all', comma 2;
d) al personale in servizio presso le sedi indicate all', comma 1.
3. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-1