Art. 3
Alloggi non utilizzati
In vigore dal 1 mar 2007
1. I soggetti indicati dall' prendono possesso dell'alloggio assegnato entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.
2. In ogni caso, fino alla scadenza del termine indicato al comma 1, l'alloggio non occupato non può essere assegnato ad altro personale.
3. In caso di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 1, l'alloggio può essere assegnato a titolo oneroso ad altro personale, per motivi di servizio.
4. La concessione di cui al comma 3 non può superare la durata massima di un anno, rinnovabile, una sola volta, ed è disposta con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-3