Capo IV
Art. 24
Prova musicale per gli orchestrali
In vigore dal 22 nov 2006
1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell', il personale di cui all', comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonché di un brano da concerto scelto dal candidato.
2. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-24