Capo IV

Art. 25

Attività provvisoria della banda musicale

In vigore dal 22 nov 2006
1. L'Amministrazione penitenziaria, dopo aver espletato le procedure previste dall', provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall' per le parti rimaste vacanti. 2. Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui all', comma 1, o che non eserciti le facoltà ivi previste, può essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. Tuttavia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste nel presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria può continuare ad impiegare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano attività nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-25

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