Capo IV

Art. 27

Invarianza degli oneri finanziari

In vigore dal 22 nov 2006
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 211
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-27

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