Capo III

Art. 20

Inidoneità tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore

In vigore dal 22 nov 2006
Inidoneità tecnica per il maestro direttore e maestro vice direttore 1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'. 2. Se il giudizio è negativo il suddetto personale cessa di far parte della banda musicale e può essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima, ovvero a svolgere gli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità a quanto previsto dall', un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 3. Nei casi di invalidità totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-20

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