Capo III
Art. 18
Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico
In vigore dal 7 lug 2017
Progressione in carriera, trattamento economico e stato giuridico 1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo. 1-bis. La progressione in carriera degli orchestrali avviene mediante scrutinio per merito assoluto secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando quanto previsto dall', comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ai fini dell'attribuzione della denominazione di "coordinatore" l'anzianità di servizio prevista dal comma 4 del medesimo articolo è pari ad anni due.
1-ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria.
1-quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.
2. La progressione in carriera non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-18