Capo III

Art. 21

Inidoneità tecnica per gli orchestrali

In vigore dal 22 nov 2006
1. L'orchestrale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'. In tale caso, il maestro direttore di banda è sostituito dal maestro direttore di una delle bande musicali delle Forze armate o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare. 2. Se la commissione giudica l'orchestrale non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento. 3. L'orchestrale di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta. 4. Se la commissione giudica l'orchestrale non più idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso l'orchestrale è destinato, su specifica richiesta e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima ovvero agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformità a quanto previsto dall', un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 5. Nei casi di invalidità totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-21

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