Capo III

Art. 17

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

In vigore dal 22 nov 2006
Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria 1. Per l'attribuzione delle qualifiche di agente e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonché di ufficiale di polizia giudiziaria, agli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-17

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