Capo II
Art. 14
Valutazione dei titoli
In vigore dal 22 nov 2006
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) categoria I - titoli accademici:
1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
2) diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
b) categoria II - titoli didattici:
1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;
c) categoria III - titoli professionali:
1) attività ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalità: fino a punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-14