Art. 24 · Prova musicale per gli orchestrali
Capo IV

Art. 24

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Prova musicale per gli orchestrali

In vigore dal 22 nov 2006
1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell', il personale di cui all', comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonché di un brano da concerto scelto dal candidato. 2. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-24