Art. 5
Graduatorie
In vigore dal 7 gen 2006
1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti forestali e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-17;259#art-5