Art. 3
Commissione del concorso
In vigore dal 7 gen 2006
1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, è presieduta da un funzionario del medesimo Corpo con qualifica dirigenziale, ed è composta:
a) dal responsabile dell'Ufficio di coordinamento del «Gruppo sportivo forestale»;
b) da un funzionario addetto alla competente divisione del personale con qualifica non inferiore a Vice questore aggiunto forestale;
c) da un direttore tecnico di una sezione sportiva del «Gruppo sportivo forestale».
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato o qualifiche equiparate.
3. Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, Centro di responsabilità amministrativa del Corpo forestale dello Stato.
4. Ai componenti della commissione del concorso di cui al presente articolo non compete alcuna indennità accessoria o compenso aggiuntivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-17;259#art-3