Art. 4
T i t o l i
In vigore dal 7 gen 2006
1. Le categorie dei titoli sportivi ammessi a valutazione ed i punteggi massimi per la valutazione degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti dall'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso fino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei etc.) si terrà comunque conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione effettuata.
3. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-17;259#art-4