Art. 1
Reclutamento degli atleti
In vigore dal 7 gen 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto l', comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall' della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 marzo 2005, istitutivo del «Gruppo Sportivo Forestale»;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento e del trasferimento ad altri ruoli degli atleti del Gruppo sportivo forestale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
.
Reclutamento degli atleti
1. Il «Gruppo sportivo forestale» è costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» è riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-17;259#art-1