Art. 6

Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli

In vigore dal 7 gen 2006
Impiego in altre attività istituzionali e passaggio ad altri ruoli 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività del «Gruppo sportivo forestale», per una delle cause previste dal comma 2 del presente articolo, sono destinati, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, ad altri compiti di istituto, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e, per il caso di cui al comma 2, lettera c), subordinatamente alla valutazione del comportamento dell'atleta ai fini disciplinari. I predetti svolgono un periodo di tirocinio professionale della durata non inferiore a tre mesi. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività del «Gruppo sportivo forestale», sono le seguenti: a) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito del «Gruppo sportivo forestale»; b) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva per un periodo superiore ai due anni consecutivi; c) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore ad undici mesi; d) non riconoscimento della qualifica di atleta del «Gruppo sportivo forestale», su decisione del Consiglio direttivo, su segnalazione del responsabile di sezione, per motivate valutazioni tecniche o disciplinari. 3. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei prescritti titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, strumentale o amministrativa, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. 4. Il personale trasferito ai sensi del comma 3 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-17;259#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo