Art. 2
Modalità
In vigore dal 7 gen 2006
1. Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale».
3. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il relativo bando deve contenere:
a) il numero dei posti messi a concorso relativamente alle singole discipline sportive, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti è effettuato a cura dell'amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.
5. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, può essere assegnato al «Gruppo sportivo forestale», con il consenso dell'interessato, il personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-17;259#art-2