Art. 7
Personale
In vigore dal 3 gen 2006
1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all' è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli istituti storici di cui all'.
3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-7