Art. 3

Istituti del sistema strutturato a rete

In vigore dal 26 ago 2023
1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalità giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Gli Istituti di cui all': a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia; b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane; c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilità temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attività di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno; d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalità da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero dell'università e della ricerca; e) svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività; f) svolgono attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie. 3. Gli istituti di cui all' sono retti da: a) un direttore; b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica. 4. Il direttore è nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo. 5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e può essere confermato una sola volta. 6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. 7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all', comma 7. 8. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. 9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo