Art. 5
Risorse finanziarie
In vigore dal 3 gen 2006
1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:
a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
b) da altri finanziamenti pubblici;
c) da finanziamenti dell'Unione europea;
d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
e) da donazioni e atti di liberalità;
f) da contributi privati;
g) da ogni altra ulteriore entrata.
2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-5