Art. 5

Risorse finanziarie

In vigore dal 3 gen 2006
1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite: a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente; b) da altri finanziamenti pubblici; c) da finanziamenti dell'Unione europea; d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni; e) da donazioni e atti di liberalità; f) da contributi privati; g) da ogni altra ulteriore entrata. 2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-5

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