Art. 6
Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale
In vigore dal 26 ago 2023
1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintente all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.
2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete. Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.
2-bis. Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 è individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-6