Art. 3 bis

Formazione delle terne di candidati

In vigore dal 26 ago 2023
1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli , comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina. 3. Ai fini della formazione delle terne di cui all', comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 4. Ai fini della formazione delle terne di cui all', comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-3-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo