Art. 2

Organi della Giunta storica nazionale

In vigore dal 26 ago 2023
1. Sono organi della Giunta storica nazionale: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza. 3. Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto. 4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all', comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto. 5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. 6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero della cultura ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto. 7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all', e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero della cultura ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto. 8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro della cultura, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Ministro della cultura e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni. 9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonché le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresì, le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attività di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255#art-2

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