Capo IV

Art. 17

Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1)

In vigore dal 30 lug 2005
Ammissibilità all'imbarco e movimentazione di veicoli e carri ferroviari che trasportano esplosivi (classe 1) 1. Sono ammessi all'imbarco i carri ferroviari chiusi e i veicoli chiusi rispondenti alla vigente normativa. 2. I veicoli ed i carri ferroviari sopraccitati devono essere provvisti dei sottoelencati documenti in corso di validità ed, in particolare: a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla idoneità degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all'estero può essere accettata l'equivalente certificazione rilasciata dall'autorità estera. Qualora tale certificazione manchi, essa dovrà essere richiesta alla competente autorità italiana; b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari, attestante che: 1) sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza; 2) lo stivaggio sui veicoli è stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG; 3) non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di loro; 4) i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità; 5) i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto; 6) i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati. 3. Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), attesta che quanto rappresentato in essa non è venuto meno nel corso del viaggio terrestre. 4. Tranne i casi di emergenza, è vietata la movimentazione dei veicoli per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonché collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi. 5. Durante la movimentazione dei veicoli e dei carri ferroviari è vietato effettuare, nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-17

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